destinato a informare i funzionari pubblici sugli obblighi assunti dallo Stato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il presente toolkit intende fornire informazioni e indicazioni pratiche ai funzionari pubblici degli Stati parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito "la Convenzione"), per metterli in grado di rispettare i diritti conferiti dalla Convenzione alle persone con cui entrano in contatto nell’esercizio delle loro funzioni e di adempiere agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione, in modo da prevenire, per quanto possibile, ogni sua violazione.

A chi è destinato questo toolkit?

Il toolkit si rivolge essenzialmente ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza, oppure al personale incaricato dell’esecuzione delle pene privative di libertà. Più particolarmente (ma non limitatamente), si propone di informare gli agenti delle forze dell’ordine, gli agenti della polizia penitenziaria, i funzionari dell’immigrazione e il personale di ospedali psichiatrici giudiziari o di altre strutture di accoglienza per persone vulnerabili.

Più in generale, il toolkit è rivolto a tutti i funzionari le cui mansioni a diretto contatto con il pubblico possono sollevare questioni legate alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, per esempio gli assistenti sociali, gli ufficiali dello stato civile e i funzionari incaricati del rilascio di licenze o di permessi.

Non è destinato a giudici, magistrati, avvocati o pubblici ufficiali di alto rango, ma piuttosto ai funzionari pubblici che svolgono funzioni "in prima linea" a contatto diretto con il pubblico. Non richiede conoscenze giuridiche preliminari.
Il toolkit contiene:

  • Una guida dei diritti conferiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli e dei relativi obblighi spettanti agli Stati, illustrati seguendo l’ordine in cui tali disposizioni figurano nella Convenzione. Le disposizioni che risultano più pertinenti per le attività dei funzionari pubblici a cui è rivolto questo toolkit sono trattate in modo molto più dettagliato rispetto a quelle riguardanti questioni o problemi che si pongono più raramente. Il toolkit non intende contemplare tutte le ipotesi che possono presentarsi, come lo farebbe un manuale di diritto, ma si concentra piuttosto in maniera selettiva sulle questioni più importanti e che sorgono più frequentemente.  
  • Una checklist, contenente una serie di domande e di punti da verificare, per porre in risalto gli aspetti da prendere in considerazione: può aiutare i funzionari pubblici a stabilire se una determinata situazione potrebbe sollevare problemi relativi al rispetto della Convenzione.

La Convenzione e il suo funzionamento

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (per citare il suo titolo ufficiale) è un trattato internazionale tra gli Stati membri (attualmente 47) del Consiglio d’Europa (da non confondere con l’Unione europea). Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale istituita all’indomani della seconda guerra mondiale con l’obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. La Convenzione è stata adottata nel 1950. Gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione a partire dal momento in cui la ratificano e ne diventano Parti contraenti. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione.

La Convenzione è accompagnata da un certo numero di Protocolli opzionali, che ne completano le disposizioni relative ai diritti sostanziali da essa garantiti. Gli Stati membri possono decidere se accettare o meno tali Protocolli; non tutti gli Stati membri hanno ratificato tutti i Protocolli opzionali. Occorre quindi verificare quali Protocolli sono stati ratificati dal vostro Stato consultando il sito dell’Ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa (Europe Treaty Office website).

N.B.: Vi invitiamo a inviare ogni suggerimento utile destinato a migliorare il contenuto o la presentazione di questo sito. Non esitate a farci pervenire le vostre informazioni e commenti utilizzando l’apposito formulario per contattarci.

 

 

 

Indietro Libertà di espressione

Il comma 1 recita: "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive ".

La libertà di espressione è una pietra angolare della democrazia e un elemento essenziale per il godimento di numerosi altri diritti. Questo diritto deve essere inteso in un senso molto ampio, che va ben oltre quello della libertà della stampa. Comprende il discorso politico, quello commerciale e l’espressione artistica. La Corte ne ha sottolineato il valore costituzionale e ha dichiarato che un’ingerenza può essere unicamente giustificata da imperiosa necessità e che le eccezioni devono essere interpretate in senso stretto. Ha inoltre precisato che la formulazione della libertà di espressione quale figura al comma 1 è valida "non solo per le idee accolte con favore o considerate inoffensive … ma anche per quelle che urtano, impressionano o inquietano lo Stato o un qualunque settore della popolazione". In tal modo, le opinioni che possono essere considerate estreme e offensive, come pure le espressioni artistiche che possono essere ritenute oscene possono pertanto, in linea di principio, essere espresse e presentate, fatte salve le eccezioni restrittive previste al comma 2, la cui interpretazione deve essere stretta. Viene posta una presunzione in favore della libertà di espressione.

Il comma 2 precisa il carattere relativo di tale diritto, seguendo il modello abituale spiegato precedentemente, secondo il quale le restrizioni devono (i) essere previste dalla legge, (ii) perseguire uno scopo legittimo (iii) costituire una misura necessaria in una società democratica, essere proporzionate e non discriminatorie (si vedano i precedenti paragrafi da 73 a 75). L’articolo riconosce inoltre che l’esercizio della libertà di espressione "comporta doveri e responsabilità". Tali termini sono stati utilizzati dalla Corte per giustificare, per esempio, le restrizioni imposte alla partecipazione dei funzionari del servizio pubblico ad attività politiche (Ahmed and others v. the United Kingdom).

I fini autorizzati per tali restrizioni, formalità, condizioni o sanzioni sono i seguenti:

  • sicurezza nazionale, integrità territoriale o pubblica sicurezza;
  • difesa dell’ordine o prevenzione dei reati;
  • protezione della salute o della morale;
  • protezione della reputazione o dei diritti altrui;
  • prevenzione della divulgazione di informazioni riservate;
  • garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

 

Tra i numerosi casi in cui la Corte si è pronunciata in materia di libertà di espressione, sono rari quelli che lamentano atti commessi dalle forze dell’ordine o da altri funzionari pubblici che lavorano a contatto diretto con il pubblico. Le doglianze riguardano generalmente piuttosto la normativa nazionale applicata o gli atti di pubblici ufficiali di alto rango, procuratori o giudici, che hanno deciso di vietare l’espressione di opinioni o di idee sgradite, o di avviare procedimenti nei confronti dei loro autori e di condannarli. Per le forze dell’ordine, il comportamento più sicuro consiste nel peccare per eccesso di cautela, autorizzando la libertà di espressione e limitandola unicamente quando esistono solide ragioni per farlo, perseguendo uno degli scopi sopra enunciati, e soltanto quando tale restrizione è proporzionata e non discriminatoria. Anche se le idee esposte sono estreme, occorre una solida giustificazione per impedirne l’espressione. Si deve inoltre osservare la massima prudenza nell’emettere ed eseguire mandati di perquisizione nei locali delle società editrici di giornali: i giornalisti hanno il diritto di proteggere le loro fonti.

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