La Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) nel caso Bărbulescu c. Romania
Il caso riguarda la decisione di un’azienda di licenziare un dipendente dopo avere sorvegliato le sue comunicazioni elettroniche e monitorato il loro contenuto, e l’incapacità delle giurisdizioni nazionali di tutelare il suo diritto al rispetto della vita privata e della sua corrispondenza.
In una sentenza di Grande Camera, pronunciata in data odierna, la Corte ha stabilito che le autorità nazionali non hanno sufficientemente tutelato il diritto del Sig. Bărbulescu al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Di conseguenza, non hanno saputo trovare il giusto bilanciamento tra gli interessi in gioco.
I tribunali nazionali sono in particolare venuti meno al loro dovere di verificare se il Sig. Bărbulescu fosse stato preventivamente avvisato dal datore di lavoro della possibilità che le sue comunicazioni fossero sorvegliate; non hanno d’altro canto preso in considerazione il fatto che non fosse stato informato della natura o del livello di tale sorveglianza, né del grado di intrusione nella sua vita privata e nella sua corrispondenza.
Le giurisdizioni nazionali, inoltre, non hanno determinato in primo luogo le ragioni specifiche che potevano giustificare il ricorso a misure di sorveglianza, in secondo luogo, se il datore di lavoro avrebbe potuto ricorrere a misure comportanti un’intrusione meno grave nella vita privata e nella corrispondenza del Sig. Bărbulescu e, in terzo luogo, se le comunicazioni avrebbero potuto essere monitorate a sua insaputa.