L’attuale ricorso di Alexei Navalny dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato presentato il 20 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 34 della Corte. Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato alla Corte una domanda relativa alla sua detenzione, in virtù dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, in vista di ottenere la sua liberazione.
Il 21 gennaio 2021, la Corte ha deciso di sospendere l’esame della domanda basata sull’Articolo 39 del Regolamento e ha invitato il Governo russo a fornire le seguenti informazioni:
1.Tenuto conto della plausibile accusa del ricorrente di avere subito un’aggressione quasi mortale nell’agosto del 2020 mediante l’uso di un agente nervino e del fatto che gli autori non sono stati identificati dalle autorità russe, continua a persistere un rischio per la vita del ricorrente?
2. In caso affermativo, quali misure sono adottate dalle autorità russe per proteggere la sua vita e il suo benessere, in particolare durante la detenzione?
3. Inoltre, si è provveduto a sottoporre a un controllo indipendente regolare le condizioni detentive e il trattamento del ricorrente, in conformità con le norme europee?
Il 26 gennaio 2021, il Governo russo ha risposto alle succitate domande, indicando che il ricorrente era detenuto in una struttura adeguatamente sorvegliata e che la sua cella era sotto videosorveglianza. Ha fornito una descrizione delle condizioni materiali della cella, e ha dichiarato che il ricorrente aveva accesso alle comunicazioni elettroniche attraverso il sistema del carcere. Era autorizzato a effettuare telefonate e aveva ricevuto la visita dei suoi avvocati e dei membri della commissione di controllo pubblico in più occasioni.
Il 3 febbraio 2021, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni sulla risposta comunicata dal Governo. Ha sostenuto che le disposizioni elencate dal Governo non potevano fornire garanzie sufficienti per la sua incolumità e la sua salute.
Il 16 febbraio 2021, la Corte ha deciso di indicare al Governo russo, ai sensi dell’Articolo 39 del Regolamento della Corte, una misura provvisoria in vista della liberazione del ricorrente. Questa misura si dovrà applicare con effetto immediato. La Corte ha tenuto conto della natura e dell’entità del rischio per la vita del ricorrente, dimostrato prima facie ai fini dell’applicazione della misura provvisoria e considerato alla luce delle circostanze generali dell’attuale detenzione del ricorrente.
Questa misura è stata accordata lasciando impregiudicate la decisione della Corte sul merito della presente causa e le competenze del Comitato dei Ministri.
Le misure accordate ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte sono decise nel quadro di una procedura dinanzi alla Corte e non pregiudicano le eventuali decisioni successive sull’ammissibilità o sul merito del caso. Per maggiori informazioni, si veda la scheda informativa sulle misure provvisorie.