In un parere sulla legge ungherese LXXXVIII sulla protezione della sovranità nazionale, la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha esaminato gli elementi principali della legge, in particolare il divieto di finanziamenti stranieri per le campagne elettorali e l’istituzione e le attività dell’Ufficio per la protezione della sovranità.
La Commissione di Venezia nota che alcune misure, come l’introduzione di restrizioni ai finanziamenti stranieri per i partiti politici e le campagne elettorali, sono in linea di principio conformi alle migliori pratiche e alle norme internazionali. Il parere sottolinea, tuttavia, che le disposizioni della legge si estendono al di là delle campagne elettorali e coprono anche l’attività politica in senso più ampio e le campagne per il cambiamento sociale. Il motivo e la necessità di un approccio così ampio “non sono stati giustificati dalle autorità ungheresi”, si legge nel parere.
Il parere constata che la legge che estende il divieto di ricevere finanziamenti stranieri, il quale si applicava in passato solo ai partiti politici, e che stabilisce un nuovo reato penale denominato “influenza illegale della volontà degli elettori” è compatibile con le norme internazionali a condizione che le disposizioni siano emendate in modo da prevedere determinate eccezioni alle nuove restrizioni e definizioni più precise.
In relazione all’altra parte della legge, che istituisce l’Ufficio per la protezione della sovranità, il parere mette in discussione le basi giuridiche di tale Ufficio in quanto protettore dell’“identità costituzionale” essendo incaricato di proteggere la “sovranità nazionale”. In uno Stato democratico, le minacce identificate nella giustificazione della legge sono normalmente contrastate attraverso le istituzioni ordinarie dello Stato, come i tribunali e le forze dell’ordine, il che offre garanzie contro le interferenze nell’esercizio dei diritti fondamentali. L’Ufficio per la protezione della sovranità non dovrebbe sconfinare nelle competenze costituzionali di queste istituzioni. La Commissione di Venezia non vede la necessità di istituire questo nuovo organo.
Il parere è stato richiesto dal Comitato di monitoraggio dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.