In una nuova decisione, il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) constata una violazione della Carta sociale europea riveduta da parte della Francia a causa della differenza discriminatoria di trattamento relativa alla retribuzione tra i vigili del fuoco volontari (VFV) e i vigili del fuoco professionisti (articolo 1§2) e la mancata considerazione della totalità del tempo di lavoro eseguito dai vigili del fuoco volontari, nonché il vuoto normativo riguardante il tempo di lavoro (articolo 2§1). Il Comitato ha inoltre constatato una violazione della Carta considerando che il coinvolgimento di giovani VFV nelle operazioni di spegnimento degli incendi non è assolutamente necessario per la loro formazione professionale e che le misure prese per proteggere la salute e la sicurezza di questi giovani sono insufficienti (articolo 7§2). La decisione fa seguito ai reclami (n. 176/2019 e n. 193/2020) presentati da Union Syndicale Solidaires SDIS contro la Francia.
Nei due reclami, Union Syndicale Solidaires SDIS (SUD SDIS) asseriva che il mancato riconoscimento dello status di lavoratori per i vigili del fuoco volontari (VFV), ai sensi degli articoli L723-5 e L723-8 del Codice di sicurezza interno, non consente ai VFV di godere dei loro diritti, ad esempio il diritto a eque condizioni di lavoro, il diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro e il diritto alla protezione della salute. SUD SDIS ha segnalato in particolare i rischi per i giovani VFV che partecipano alle operazioni sul campo conformemente agli articoli R723-6 e R723-10 del Codice di sicurezza interna, nonostante la natura pericolosa della professione di vigile del fuoco riconosciuta dall’articolo L723-1 del Codice di sicurezza interna.
SUD SDIS asseriva pertanto che la situazione giuridica dei VFV non rispetta i requisiti dell’articolo 2 (il diritto a eque condizioni di lavoro), dell’articolo 3 (il diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro), dell’articolo 4 (il diritto a un’equa retribuzione), dell’articolo 11 (il diritto alla protezione della salute) e dell’articolo 24 (il diritto a una tutela in caso di licenziamento) singolarmente considerati, nonché dell’articolo E (non discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 2, 3, 4, 11 e 24 della Carta sociale europea riveduta.