La Commissione di Venezia ha pubblicato oggi il suo parere preliminare sulla proposta di legge ungherese sulla trasparenza delle Organizzazioni che ricevono finanziamenti dall’estero.
La Commissione di Venezia riconosce che il progetto di legge persegue il fine legittimo di garantire la trasparenza delle organizzazioni della società civile e che può inoltre contribuire a lottare contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.
Il legislatore ungherese ha saggiamente evitato di utilizzare l’espressione stigmatizzante di “agente straniero”. Tuttavia, la formulazione neutra utilizzata nella proposta di legge, che fa riferimento a “un’organizzazione che riceve un sostegno dall’estero”, se collocata nel contesto di una violenta campagna portata avanti dalle autorità ungheresi contro le ONG finanziate dall’estero, rischia di nuocere alle loro legittime attività e potrebbe sollevare timori sulla possibilità di un trattamento discriminatorio nei loro confronti.
La Commissione di Venezia raccomanda alle autorità ungheresi di procedere a una consultazione pubblica con tutte le organizzazioni della società civile prima dell’adozione finale del progetto di legge.
Il presupposto secondo il quale debbano essere escluse dal campo di applicazione del suddetto progetto di legge un certo numero di categorie di organizzazioni, quali ad esempio le associazioni sportive o religiose, non è completamente chiaro e dovrebbe essere esplicitato in termini più precisi, oppure la proposta di tale esclusione dovrebbe essere ritirata.
È ritenuto positivo il fatto che il disegno di legge preveda l’introduzione di sanzioni progressive e che tutte le decisioni importanti relative alle sanzioni siano adottate da un organo giudiziario. Le sanzioni dovrebbero tuttavia essere proporzionate ed applicarsi unicamente ai casi di mancato rispetto degli obblighi più importanti e/o di grave inadempimento di tali obblighi. Dovrebbe altresì essere eliminato il riferimento allo scioglimento dell’associazione in caso di mancato rispetto degli obblighi.
Il periodo di tre anni durante il quale un’organizzazione della società civile non è autorizzata a ricevere un finanziamento dall’estero prima di avere il diritto di avviare la procedura per essere cancellata dall’albo pare relativamente lungo e arbitrario. Si raccomanda di sostituirlo con un periodo di un anno.
I dati che devono figurare nel registro e sono resi pubblici dovrebbero essere limitati all’indicazione degli sponsor principali, al fine di garantire che non sia imposto un obbligo eccessivo alle organizzazioni che ricevono finanziamenti dall’estero. L’obbligo di menzionare il sostegno finanziario ricevuto dall’estero in tutti i comunicati e le pubblicazioni sembra eccessivo e dovrebbe essere eliminato.