Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organizzazione che conta 47 Stati membri, ha rinviato il caso Kavala c. Turchia alla Corte europea dei diritti dell’uomo, per stabilire se la Turchia sia venuta meno all’obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte nel caso di specie, conformemente alla procedura prevista dall’Articolo 46.4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In una Risoluzione interinale adottata ieri, il Comitato dei Ministri ha ritenuto che la Turchia, non avendo garantito il rilascio immediato del Sig. Kavala, ha rifiutato di conformarsi alla sentenza definitiva pronunciata dalla Corte in questo caso. Il parere espresso dal Comitato dei Ministri è contestato dalle autorità turche.
Ai sensi dell’Articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono tenuti a conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’Articolo 46.4 della Convenzione prevede la possibilità, per il Comitato dei Ministri, responsabile del controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte, di adire la Corte perché si pronunci sul mancato rispetto, da parte di uno Stato, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza.
Documento informativo: Procedura di attuazione dell'Articolo 46, comma 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Corte europea dei diritti dell’uomo “Scheda paese” relativa alla Turchia
Consiglio d’Europa Scheda informativa sull'attuazione da parte della Turchia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo