destinato a informare i funzionari pubblici sugli obblighi assunti dallo Stato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il presente toolkit intende fornire informazioni e indicazioni pratiche ai funzionari pubblici degli Stati parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito "la Convenzione"), per metterli in grado di rispettare i diritti conferiti dalla Convenzione alle persone con cui entrano in contatto nell’esercizio delle loro funzioni e di adempiere agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione, in modo da prevenire, per quanto possibile, ogni sua violazione.

A chi è destinato questo toolkit?

Il toolkit si rivolge essenzialmente ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza, oppure al personale incaricato dell’esecuzione delle pene privative di libertà. Più particolarmente (ma non limitatamente), si propone di informare gli agenti delle forze dell’ordine, gli agenti della polizia penitenziaria, i funzionari dell’immigrazione e il personale di ospedali psichiatrici giudiziari o di altre strutture di accoglienza per persone vulnerabili.

Più in generale, il toolkit è rivolto a tutti i funzionari le cui mansioni a diretto contatto con il pubblico possono sollevare questioni legate alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, per esempio gli assistenti sociali, gli ufficiali dello stato civile e i funzionari incaricati del rilascio di licenze o di permessi.

Non è destinato a giudici, magistrati, avvocati o pubblici ufficiali di alto rango, ma piuttosto ai funzionari pubblici che svolgono funzioni "in prima linea" a contatto diretto con il pubblico. Non richiede conoscenze giuridiche preliminari.
Il toolkit contiene:

  • Una guida dei diritti conferiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli e dei relativi obblighi spettanti agli Stati, illustrati seguendo l’ordine in cui tali disposizioni figurano nella Convenzione. Le disposizioni che risultano più pertinenti per le attività dei funzionari pubblici a cui è rivolto questo toolkit sono trattate in modo molto più dettagliato rispetto a quelle riguardanti questioni o problemi che si pongono più raramente. Il toolkit non intende contemplare tutte le ipotesi che possono presentarsi, come lo farebbe un manuale di diritto, ma si concentra piuttosto in maniera selettiva sulle questioni più importanti e che sorgono più frequentemente.  
  • Una checklist, contenente una serie di domande e di punti da verificare, per porre in risalto gli aspetti da prendere in considerazione: può aiutare i funzionari pubblici a stabilire se una determinata situazione potrebbe sollevare problemi relativi al rispetto della Convenzione.

La Convenzione e il suo funzionamento

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (per citare il suo titolo ufficiale) è un trattato internazionale tra gli Stati membri (attualmente 47) del Consiglio d’Europa (da non confondere con l’Unione europea). Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale istituita all’indomani della seconda guerra mondiale con l’obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. La Convenzione è stata adottata nel 1950. Gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione a partire dal momento in cui la ratificano e ne diventano Parti contraenti. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione.

La Convenzione è accompagnata da un certo numero di Protocolli opzionali, che ne completano le disposizioni relative ai diritti sostanziali da essa garantiti. Gli Stati membri possono decidere se accettare o meno tali Protocolli; non tutti gli Stati membri hanno ratificato tutti i Protocolli opzionali. Occorre quindi verificare quali Protocolli sono stati ratificati dal vostro Stato consultando il sito dell’Ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa (Europe Treaty Office website).

N.B.: Vi invitiamo a inviare ogni suggerimento utile destinato a migliorare il contenuto o la presentazione di questo sito. Non esitate a farci pervenire le vostre informazioni e commenti utilizzando l’apposito formulario per contattarci.

 

 

 

Indietro Protocollo n. 7 alla Convenzione

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (articolo 1)

Questo articolo garantisce a uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato il diritto di non essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge, nonché il diritto di:

  • fare valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
  • fare riesaminare il suo caso;
  • farsi rappresentare a tale fine davanti all’autorità competente.

Il termine "espulsione" ha lo stesso significato di quello dell’articolo 3 del Protocollo n. 4, cioè non comprende l’estradizione. Non vieta l’espulsione di persone straniere, bensì accorda loro unicamente certe garanzie procedurali. Gli stranieri che corrono il rischio di essere espulsi possono inoltre invocare altri diritti ai sensi della Convenzione, per esempio, gli articoli 2, 3, 5, 6 e 8 e l’articolo 4 del Protocollo n. 4.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui l’espulsione è necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico, oppure è fondata su motivi di sicurezza nazionale, uno straniero può essere espulso prima di avere esercitato i suoi diritti procedurali garantiti dall’articolo 1 del presente Protocollo.

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale (articolo 2)

Garantisce a ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale il diritto di fare riesaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore.

Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per l’applicazione di questa disposizione, nel rispetto dell’essenza di tale diritto. Non sono pertanto tenuti a prevedere la possibilità di impugnare una sentenza di merito, possono limitare l’esercizio di tale diritto all’esame di questioni di diritto e possono imporre un’autorizzazione preliminare prima di presentare un ricorso.

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario (articolo 3)

Questo articolo prevede unicamente un diritto di risarcimento qualora una condanna sia stata successivamente annullata, oppure sia stata concessa la grazia perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario.

Diritto di non essere giudicato o punito due volte (articolo 4)

Questo articolo vieta di perseguire o di punire nuovamente una persona per un reato per il quale è già stata assolta o condannata. Sono previste eccezioni al secondo capoverso, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente consentono di inficiare la sentenza intervenuta. Possono presentarsi situazioni complesse quando una serie di fatti dà luogo a più reati o a più procedimenti: per esempio, nel caso di una persona condannata per guida in stato di ebbrezza, cui è stata ritirata la patente in una fase successiva del procedimento; questa seconda sanzione è stata considerata come parte della sanzione inflitta per il reato (Nilsson v. Sweden). Si constata una violazione unicamente se due fattispecie di reato previste da due distinti ordinamenti poggiano su fatti materiali identici o sostanzialmente simili.

Parità tra i coniugi (Articolo 5)

L’articolo riconosce ai coniugi parità di diritti di carattere civile tra di loro e nelle loro relazioni con i loro figli durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli (che possono dare luogo a doglianze sollevate sotto il profilo dell’articolo 8).

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